Art. 40.
(Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali).

      1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali anche con strumenti telematici.
      2. L'INAIL e l'ISPESL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
      3. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio e i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità, e loro successivi aggiornamenti.
      4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Commissione di cui

 

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all'articolo 35, possono essere individuati i criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.
      5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Commissione di cui all'articolo 35, sulla base delle norme di buona tecnica.